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Sabato, 28 Settembre 2013 11:43

Criteri Scientifici

Scritto da
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Decreto 4 ottobre 2002 - Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale

[omissis]

Allegato A
Documento per la definizione dei Criteri Tecnico-Scientifici per l'applicazione della Legge 7 marzo 2001, n. 78

Considerazioni generali.

La legge 7 marzo 2001, n. 78, recante norme sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra, affida allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle "testimonianze" definite nell'art. 1, comma 2, della medesima legge, che costituiscono "vestigia" della guerra.
E' altresi' previsto che i privati in forma singola a associata, gli enti pubblici territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano provvedere direttamente agli interventi di cui sopra, e/o essere ammessi a godere di finanziamenti statali, con le modalita' previste dall'art. 8 della legge n. 78/2001.
I progetti di intervento debbono essere presentati alle Soprintendenze competenti per territorio che ne dovranno esaminare la compatibilita' con i criteri tecnico-scientifici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, definiti dal comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, oltre a quelli di tutela se trattasi di interventi su "beni" rientranti nelle categorie definite dal decreto legislativo n. 490/1999.

Tanto premesso si formulano, criteri tecnico-scientifici d'intervento, ai quali debbono attenersi i soggetti conservatori.

1. Criteri tecnico-scientifici degli interventi.

A norma dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, gli obiettivi degli interventi consistono nella ricognizione, nella catalogazione, nella manutenzione e nel restauro, nella gestione e nella valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto. Tale consequenzialita' adottata dal legislatore configura priorita' tecniche che si ritiene debbano essere rispettate.

La ricognizione e il censimento del patrimonio storico della Grande Guerra si considera propedeutico ai fini della conoscenza della vastita' e dell'importanza delle vestigia conservate e dunque preliminare a progetti di intervento analitico sui singoli beni (oggetti). Nello stesso tempo la qualita' e lo stato di conservazione del suddetto patrimonio, inseriti in una opportuna catalogazione, risultano essere elemento non secondario ai fini di qualsivoglia intervento di tutela.
Pertanto saranno propedeutici, ai fini della fattibilita', interventi di ricognizione come momento preliminare a quelli di inventariazione analitica, di catalogazione e di restauro.

Ai fini della gestione e della valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra i sindaci, o per loro gli assessori alla cultura, individuati dalla normativa (art. 9) come l'autorita' istituzionale destinataria delle comunicazioni di possesso, da presentarsi dai detentori a qualsiasi titolo di "reperti mobili o cimeli" o di raccolte degli stessi, saranno i soggetti istituzionali di riferimento per una prima indagine conoscitiva dell'entita' del patrimonio in argomento.
Resta comunque fermo il ricorso, da parte delle Soprintendenze, ai rapporti istituzionali gia' instaurati o da instaurare sul territorio con gli altri soggetti, pubblici e privati, per un piu' articolato censimento.

Quanto sopra per rendere di pubblica conoscenza il patrimonio testimoniale ovunque esso risulti conservato.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 5 (divieto di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia) e comma 6 (applicazione dell'art. 51 del "Testo Unico" di cui al decreto legislativo n. 490/1999 a cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli), le modalita' di intervento dovranno soddisfare le seguenti indicazioni:

1.1. Interventi sui reperti singoli, su collezioni di cimeli e sugli archivi.

Gli interventi si conformeranno, per i "beni" vincolati - e per quelli non vincolati, ove sia richiesto il finanziamento dello Stato - ai parametri definiti dal Ministero (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione ICCD, Istituto centrale per il catalogo unico ICCU, Direzione generale per gli archivi, Istituto centrale del restauro ICR, ecc.).
Per gli archivi le proposte di intervento saranno relative ad archivi organici, documentali e/o fotografici, o a parti significative ed organiche di archivi attinenti la Grande Guerra.

1.1.1 Interventi di ricognizione e catalogazione/inventariazione:

A) Ricognizione: indagine di massima per l'individuazione dei reperti, pubblici o privati, d'interesse storico e testimoniale, o degli archivi;
B) Catalogazione/inventariazione: descrizione analitica dei reperti o degli archivi, al fine di consentire la piu' ampia fruizione delle testimonianze.

1.1.2. Interventi di manutenzione e restauro:
1.1.2.1. dei reperti.

a) Manutenzione: l'intervento deve porre in atto le operazioni/opere necessarie per conservare l'esistente;
b) Conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del reperto;
c) Restauro: il restauro dei cimeli (uniformi, armi, equipaggiamenti, diari, corrispondenza, ecc.) dovra' rispondere ai seguenti criteri:

  • sono vietate le alterazioni delle caratteristiche dei materiali e storiche del reperto;
  • l'intervento deve mirare a fermare o almeno a rallentare i processi degenerativi (come nella conservazione), ma anche a ristabilire l'integrita' strutturale, non solo esteriore, del cimelio;
  • ogni elemento originale deve essere salvaguardato e recuperato o, qualora cio' non sia possibile, nella scelta dei materiali sostitutivi si seguiranno criteri di funzionalita', durabilita', e compatibilita' con l'originale;
  • non e' ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti siano essi puramente decorativi o strutturali. Eventuali integrazioni, necessarie alla fruizione dell'oggetto e comunque mirate alla sua conservazione e contestualizzazione, dovranno essere documentate e non imitative, al limite del falso, dell'originale;
  • i procedimenti da adottare devono essere sempre reversibili per assicurare la possibilita' di smontaggio e di interventi futuri;
  • i prodotti impiegati dovranno rispondere ai criteri di efficacia, reversibilita' e stabilita' chimico-fisica e biologica;
1.1.2.2. degli archivi.

a) Restauro: gli interventi di restauro sugli archivi dovranno rispondere ai seguenti criteri:

  • l'intervento di restauro dovra', di norma, riguardare organiche serie o porzioni di serie documentali;
  • la decisione riguardo al materiale da sottoporre a restauro andra' assunta con ogni cautela, nell'ambito di un'accurata ricognizione e programmazione su documenti che oggettivamente necessitano di tali rimedi;
  • sono vietati gli interventi che comportino alterazione delle caratteristiche materiali e storiche del documento;
  • l'intervento deve mirare a fermare o, almeno, a rallentare i processi degenerativi e a ristabilire l'integrita', non solo esteriore, ma "strutturale" del documento;
  • ogni elemento originale va salvaguardato e recuperato o, qualora cio' non sia possibile, nella scelta di materiali sostitutivi si seguiranno criteri di funzionalita', durabilita' e compatibilita' con l'originale;
  • non e' ammessa alcuna riproduzione imitativa degli elementi mancanti, siano essi puramente decorativi o contenutistici;
  • i procedimenti da adottare devono essere sempre reversibili per assicurare la possibilita' di smontaggio e di interventi futuri;
  • i prodotti impiegati debbono rispondere a criteri di efficacia, reversibilita' e stabilita' chimico-fisiche e biologiche.

Gli interventi di restauro sugli archivi pubblici non statali e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico saranno conformi alle linee guida fissate dal Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato.

1.2. Interventi sulle testimonianze legate al territorio.

1.2.1. Interventi di ricognizione dei manufatti:

a) Censimento: individuazione sul territorio delle vestigia.
b) Rilievo: metrico e tipologico.
c) Analisi: ricerca dei documenti di archivio relativi alla vita(costruzione, utilizzo, vicende belliche ecc.) del manufatto.

1.2.2. Interventi di recupero:

a) memorializzazione: elementi indicatori sul territorio(segnaletica, cippi, croci), delle antropizzazioni operate durante le operazioni belliche;
b) manutenzione: l'intervento opera su manufatti in uso,realizzando quanto necessario ai fini di conservare la preesistenza evitando rimozioni o interventi sostitutivi non giustificati;
c) conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del manufatto al limite della memoria;
d) restauro: puo' essere consentita la modifica funzionale del manufatto per rispondere alle esigenze attuali nella compatibilita'con le caratteristiche preesistenti. Le modifiche dovranno essere documentate e non imitative, al limite del falso, delle preesistenze;
e) ripristino: la ricostruzione di manufatti (trincee, ricoveri ecc.) e' limitata a tratti dimostrativi per i quali e' ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti;

A titolo esemplificativo il progetto presentato, nel caso di interventi sul territorio, prevedera':

  • relazione storica sulle vicende belliche in quell'area territoriale (supportata possibilmente da specifiche ricerche archivistiche);
  • inquadramento topografico e assetto idro-geologico dei luoghi;
  • perimetrazione dei manufatti e individuazione delle emergenze e/o di aree sottoposte a vincolo;
  • studio sulla cantierabilita' durante le operazioni belliche;
  • individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei manufatti;
  • descrizione delle tecniche costruttive dell'edilizia locale e relative coloriture;
  • censimento naturalistico delle coltivazioni e piantumazioni in relazione alle trasformazioni avvenute;
  • valorizzazione del territorio, dei manufatti e dell'oggettistica (cimeli e residuati) collegati all'intervento proposto;
  • capacita' gestionale nel tempo.

I suddetti approfondimenti sono da considerare propedeutici a qualsiasi tipo di intervento di recupero (1/2 1.2.2.).

Nel caso di interventi su "beni" vincolati si adotteranno inoltre tutti i criteri stabiliti dalle Soprintendenze competenti per territorio.

1.3. Interventi di valorizzazione.

La legge indica, tra gli obiettivi di valorizzazione, quelli intesi a assicurare la piu' ampia fruizione dei beni.
E' quindi auspicabile che gli interventi sul territorio possano inserirsi in percorsi storico-naturalistici o didattici, fruibili quindi in parte anche da scolaresche o da turisti non attrezzati, con possibilita' gestionali legate ad attivita' gia' radicate sul territorio (guide alpine, guardie forestali, impianti di risalita, infrastrutture turistiche).

E' compito dei comuni, nell'ambito delle attivita' culturali, promuovere mostre temporanee e/o itineranti, che possano costituire poli di orientamento per la conoscenza delle collezioni private di cimeli, ed inoltre rendere noto il loro valore testimoniale mediante pubblicazioni dei cataloghi.

Nel caso degli archivi o di raccolte di reperti mobili i progetti di valorizzazione dovranno essere elaborati tenendo conto delle esigenze di tutela e conservazione della documentazione. Non saranno percio' ammesse iniziative suscettibili di nuocere alla integrita' fisica dei materiali o incompatibili con il valore culturale del bene. In occasione di mostre, anche itineranti, saranno verificate le condizioni di sicurezza dei materiali e saranno adottate le cautele necessarie a garantirne la salvaguardia sia durante il trasporto che durante l'esposizione.

L'eventuale trasferimento temporaneo all'estero di materiale appartenente a beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 e' regolato dalle vigenti disposizioni. Cautele analoghe saranno adottate per la restante documentazione.

Sabato, 28 Settembre 2013 11:35

Delibera Legge n° 78/01

Scritto da

Ordine del giorno emesso nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge 4447-4813-4832-B (poi pubblicato come Legge n° 78/01 del 7 marzo 2001)

La 7a Commissione permanente del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n 4447-4813-4832-B, recante "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", considerato che:

  • tale disegno di legge introduce una disciplina innovativa volta alla tutela e alla valorizzazione delle vestigia della Prima guerra mondiale, per la prima volta qualificate beni di valore storico e culturale;
  • la nuova disciplina introduce forme di tutela "leggera" rispetto a quella vigente per i beni culturali pleno iure;
  • la suddetta disciplina è ispirata al principio di sussidiarietà, affidando in primo luogo ai privati - singoli e associati - quindi agli enti pubblici e solo in via sussidiaria allo Stato gli interventi di tutela e valorizzazione;
  • il collezionismo privato ha adempiuto fino ad oggi e adempie tuttora un ruolo essenziale nella conservazione dei "reperti mobili e cimeli" di cui all'articolo 1, avendone evitato in molti casi la distruzione o la dispersione;
  • l'introduzione della nuova disciplina non deve addossare ai collezionisti privati oneri e incombenze eccessivamente gravosi, tali da scoraggiarne l'attività e, in ultima analisi, produrre effetti contrari all'obiettivo perseguito di una maggiore tutela;

impegna il Ministro, nel definire le modalità applicative della legge a:

  • dettare regole chiare e di facile applicazione per il collezionismo e la compravendita di cimeli, in particolare definendo in termini quanto più possibile inequivoci i criteri di individuazione dei cimeli e reperti "di notevole valore storico o documentario";
  • in particolare, prevedere forme semplificate di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 2, comma 3 (preventiva comunicazione degli interventi sui beni), eventualmente nella forma di una dichiarazione unica, per tuffi i futuri interventi di manutenzione sull'intera collezione, di conformità ai criteri tecnico-scientifici dettati dal Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
  • per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, escludere l'obbligo di una puntuale inventariazione delle collezioni o di comunicazione dei singoli atti di compravendita, consentendo la presentazione di dichiarazioni riassuntive, tranne che per i beni aventi notevole valore storico o documentario.

La Commissione impegna inoltre il Ministro:

  • a valorizzare il ruolo del collezionismo privato nell'opera di ricognizione, studio e tutela delle vestigia della Prima guerra mondiale;
  • ad assumere le opportune intese con le altre amministrazioni dello Stato e segnatamente con la Difesa per evitare la distruzione o comunque la perdita di beni che hanno perduto interesse per l'amministrazione titolare ma hanno assunto rilevanza per la storia militare o la storia della tecnica.

La Commissione 7
- Senato -

Sabato, 28 Settembre 2013 11:27

Legge n° 78 del 7 marzo 2001

Scritto da

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 75 del 30 marzo 2001

Art. 1. (Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

2. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

  • forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
  • fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
  • cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
  • reperti mobili e cimeli;
  • archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
  • ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d’arma.

4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell’unità nazionale.

5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l’articolo51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, di seguito denominato «testo unico».

Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

  • i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
  • i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
  • le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • lo Stato.

2. L’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all’articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all’articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonchè le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell’inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Art. 3. (Compiti dello Stato)

1. Lo Stato:

  • promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;
  • promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;
  • può promuovere o concorrere agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Art. 4. (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. In attuazione dell’articolo 3, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

  • promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;
  • definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
  • individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
  • realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
  • può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all’articolo2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all’articolo 8;
  • cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti emostre itineranti, promuovendo fra l’altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;
  • vigila sull’attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all’attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri conriferimento all’attuazione della legge stessa.

5. Il Comitato definisce:

  • i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
  • le priorità di cui al comma 1, letterac);
  • i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti di cui al comma1,lettera e);
  • il programma di cui al comma 1, lettera f).

6. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa)

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

  • può realizzare direttamente gli interventi di cui all’articolo2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l’impiego delle Truppe alpine;
  • cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell’attuazione del programma di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.
Art. 6. (Competenze del Ministero degli affari esteri)

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

  • la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all’articolo1;
  • la partecipazione dell’Italia alle analoghe iniziative all’estero;
  • la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.
Art. 7. (Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

  • promuovono e coordinano gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell’articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;
  • possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
  • disciplinano con legge l’attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386.

Art. 8. (Finanziamento statale degli interventi)

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:

  • il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l’atto diassenso del titolare del bene;
  • una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell’intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;
  • l’indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l’amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all’articolo 4, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

Art. 9. (Reperti mobili e cimeli)

1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 10. (Sanzioni)

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all’articolo1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 11. (Norme di spesa e finali)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.

2. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire un miliardo.

3. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall’anno 2001.

4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell’anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l’articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l’attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.

Art. 12. (Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:

  • per l’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dellostato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
  • a decorrere dall’anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Sabato, 28 Settembre 2013 11:12

Legge n° 80 del 14 maggio 2005

Scritto da

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. [ omissis ]."

[testo pubblicato nella Gazzetta Ufficialen° 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91]

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

[ omissis ].

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

[ Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi ]

[ omissis ]

Capo VIII

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

Art. 14.

(ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:
    "l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali ";
  • b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.

8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

[ omissis ].

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Sabato, 28 Settembre 2013 10:27

Normativa

Scritto da

Leggi e norme:

Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale [L. 78/01]
Ordine del giorno allegato alla L. 78/01
Criteri Tecnico-Scientifici per l'applicazione della L. 78/01
Codice dei beni culturali e del paesaggio [D.Lgs. 42/04] (file .pdf 510kb)

Inoltre:

Legge 78/01, commenti e proposte [documento a cura della Commissione Tecnico-scientifica del Museo] (file .pdf 211kb)
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali [D.Lgs. 490/00 abrogato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/04] ( file .pdf 259kb)
Deducibilità integrale delle erogazioni liberali al Museo [estratto della L.80/05 di conversione del D.L. 35/05]
Circolare sulla deducibilità integrale [Circ.MEF 39/E/05, esplicativa della L.80/05] (file .pdf 42kb)

Venerdì, 05 Aprile 2013 12:28

Deducibilità delle erogazioni

Scritto da

A partire dal 2006, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato ONLUS e terzo settore [pdf_21k], le erogazioni liberali in denaro o in natura devolute in favore del Museo della Guerra Bianca in Adamello sono integralmente deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore, in quanto il Museo è una associazione giuridicamente riconosciuta avente per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantisce la corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e redige il proprio bilancio completo di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le erogazioni possono essere devolute sia da persone fisiche soggette ad IRPEF sia da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES), comprese le società e gli enti commerciali e non commerciali.

La deducibilità è integrale per un ammontare delle erogazioni in denaro e del valore normale dei beni ceduti gratuitamente, pari o inferiore al dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, o, comunque pari o inferiore a 70.000 euro annui (chiaramente sono ben accette anche erogazioni di importi superiori).

In ogni caso non è affatto vietato che l'erogazione liberale superi i 70.000 euro o il dieci per cento del reddito del donatore: questi sono soltanto i limiti dell’importo integralmente deducibile (considerando la totalità delle erogazioni liberali effettuate nell’anno di imposta, anche a favore di altri enti).

Ai fini della deducibilità da parte del donatore è necessario che l’erogazione in denaro, qualunque sia l'importo, sia effettuata tramite banca (bonifico, assegno bancario, assegno circolare) o posta (versamento in c.c.p., vaglia) o altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, e che chi eroga conservi la relativa ricevuta o la matrice dell’assegno, e l’estratto conto con gli estremi del versamento (è questa la documentazione che può essere richiesta dall'Amministrazione Finanziaria). La ricevuta rilasciata dal Museo relativa alle erogazioni in denaro non è obbligatoria e comunque non ha alcun valore ai fini della detrazione fiscale.

Per quanto riguarda l’erogazione liberale di beni in natura si considera il loro valore normale. Per valore normale si intende il prezzo di mercato mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari o mercuriali del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d'arte, gioielli, beni culturali in genere, beni immobili particolari, ecc.), ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, si farà riferimento al valore risultante dalla stima di un perito. In ogni caso chi eroga, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, mercuriali, perizie, ecc.), dovrà farsi rilasciare dal Museo una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Ulteriori chiarimenti e specifiche sono contenuti nella circolare del Ministero dell’Economia [pdf_41k] e delle Finanze n. 39/E del 19 agosto 2005

Venerdì, 05 Aprile 2013 11:23

Donazioni

Scritto da

Se anche tu condividi le nostre idee, sostieni la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della Grande Guerra, con il tuo contributo diretto.

Puoi contribuire alle attività del Museo in molti modi:

Destinazione del 5 per mille delle imposte:

Qualunque attività tu svolga, anche se dipendente, con la tua dichiarazione dei redditi puoi destinare al Museo della Guerra Bianca in Adamello il 5 per mille della tua imposta sul reddito. Non si tratta di un aggravio di imposta: la quota è infatti comunque dovuta (oltre all’8 per mille). Devi semplicemente apporre la tua firma nel primo riquadro (ONLUS e assimilate) posto in alto a sinistra nello spazio dedicato al 5 per mille che trovi nella scheda CUD e nei modelli 730/1-bis e UNICO persone fisiche, e riportare il codice fiscale del Museo:

99000580177

Avverti per tempo il tuo commercialista o gli assistenti del tuo CAF di fiducia. Per informazioni più dettagliate clicca qui [pdf_71k].

Erogazioni in denaro:

Se sei una persona fisica soggetta ad IRPEF, oppure una società o un ente commerciale o non commerciale soggetto ad IRES le erogazioni liberali in denaro (come anche quelle in natura) devolute in favore del Museo della Guerra Bianca in Adamello sono integralmente deducibili dal reddito (le erogazioni liberali sono deducibili fino al 10% del reddito dichiarato, con il limite di 70.000 euro). Ai fini della deducibilità è semplicemente necessario conservare la ricevuta del bonifico o del versamento o la matrice dell’assegno e l’estratto conto con gli estremi dell’avvenuto incasso.
Questa nuova possibilità rappresenta un’importante occasione per tutti per sostenere le numerose ed impegnative attività del nostro Museo.

Le erogazioni liberali in denaro potranno essere erogate tramite:

  • assegno bancario o assegno circolare non trasferibile

    intestato a: Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello C.F. 99000580177

  • bonifico bancario

    beneficiario: Museo della Guerra Bianca in Adamello

    IBAN: IT94K0306954991100000000501

    Banca: Intesa San Paolo, filiale di Ponte di Legno, causale: erogazione liberale attività Museo

Nel caso non si intenda godere della deducibilità il versamento può essere effettuato anche in contanti presso la sede o presso gli stand del Museo, con rilascio di ricevuta. Qui potete trovare ulteriori informazioni.

Erogazioni in natura:

Se sei una persona fisica soggetta ad IRPEF, oppure una società o un ente commerciale o non commerciale soggetto ad IRES le erogazioni liberali in natura (come anche quelle in denaro) devolute in favore del Museo della Guerra Bianca in Adamello sono integralmente deducibili dal reddito (le erogazioni liberali sono deducibili fino al 10% del reddito dichiarato, con il limite di 70.000 euro).

Questa nuova possibilità rappresenta un’importante occasione per tutti per sostenere le numerose ed impegnative attività del nostro Museo.

Di fatto è possibile donare qualunque cosa serva all’attività del Museo, con la sola esclusione dei servizi, anche a prescindere dall’attività svolta in proprio o dalla produzione della propria azienda.

Donazioni di beni storici:

L’anima del Museo è nelle collezioni, nella biblioteca e nell’archivio.

La vivacità del Museo è garantita dal costante arricchimento delle collezioni e delle raccolte di libri e documenti, che consente al pubblico di godere del saltuario rinnovamento dell’esposizione ed agli studiosi di fare nuove ricerche sui materiali conservati nei depositi e negli archivi.

E le nostre collezioni si arricchiscono non soltanto grazie ai recuperi in quota ed alle acquisizioni sul mercato ma anche grazie alla disponibilità dei nostri amici e sostenitori a cedere in deposito o donare per sempre, i propri oggetti.
E' proprio grazie alla particolare sensibilità di alcuni amici del Museo che le collezioni si sono arricchite di alcuni beni di particolare importanza ed interesse storico, alcuni dei quali sono mostrati in queste pagine nella sezione beni donati.

Se dunque possiedi oggetti, reperti, cimeli, armi, documenti a stampa e manoscritti, fotografie e filmati d’epoca, e quant’altro possa riguardare la Guerra Bianca, la Prima Guerra Mondiale, o più in generale, la storia militare, e vuoi cederli al Museo contattaci, possibilmente allegando una o più foto dei beni.

Salvo casi particolari, la cessione in deposito (comodato) dei beni è subordinata all’accettazione da parte del legittimo proprietario degli eventuali oneri derivanti dalle attività di conservazione.

Segnalazioni:

Gran parte del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale, della cui tutela e valorizzazione il Museo della Guerra Bianca in Adamello si fa carico, è diffuso sul territorio: si tratta sia di beni immobili (forti, fortificazioni permanenti e campali, trincee, gallerie, camminamenti, viabilità militare e altri manufatti ed edifici militari) concentrati lungo l'ex fronte, sia di beni mobili (oggetti) presenti un po' ovunque.

Gran parte di questi beni sono a rischio, sia a causa degli agenti naturali del degrado, dell'incuria, del vandalismo, sia e soprattutto a causa dell'indiscriminata e sistematica attività di spogliazione del patrimonio collettivo perpetrata da parte di persone di pochi scrupoli.

Il problema delle sottrazioni illecite di beni, veri e propri furti verso il patrimonio storico della nazione, è particolarmente grave e in crescita: come Museo stiamo predisponendo un elenco dei beni rubati in modo tale da consentirne al nostro pubblico il riconoscimento e la pronta segnalazione.

Per ridurre al minimo le perdite per distruzione o furto è necessario garantire il continuo e capillare monitoraggio del vasto territorio coinvolto, ottimizzando al massimo le risorse umane ed economiche a disposizione e sfruttando le possibilità offerte dalle le leggi in materia, anche se sono poco mirate e di difficile applicazione.

In un simile contesto è prezioso ed essenziale il contributo offerto da chi risiede sul territorio o per qualunque motivo (lavoro, turismo, ecc.) vi transita quotidianamente o anche solo saltuariamente.

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito dell'Archivio Infotelematico della Grande Guerra dove effettuare le segnalazioni di beni mobili ed immobili relativi alla Prima Guerra Mondiale.

Sabato, 16 Marzo 2013 15:32

Albo d'oro

Scritto da

Fondatore (1974):

  • Sperandio Zani

Assemblea costituente del 1984:

  • Walter Belotti
  • Sergio Zani
  • Tarcisio Zani
  • Enzo Rossi
  • Mario Menici
  • Gian Luigi Lombardi Cerri
  • Renzo Spinelli
  • Luciano Cò
  • Sergio Tranquillo Toloni
  • Francesco Ballerini
  • Costantino Gironi

Presidenti emeriti:

  • Sergio Zani
    presidente dal 1984 al 2006
Sabato, 16 Marzo 2013 15:31

Relazioni dell'attività e bilanci annuali

Scritto da

Come previsto dallo Statuto, annualmente entro il termine di aprile, la Commissione Tecnico-scientifica del Museo, su incarico del Consiglio Direttivo, prepara un'ampia e dettagliata relazione sulle attività del Museo e sull'andamento, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.

La relazione è presentata per l'approvazione all'Assemblea Generale degli Associati, insieme ai documenti di bilancio, comprendenti il rendiconto consuntivo (costi, ricavi, stato patrimoniale) dell'esercizio sociale economico-finanziario appena trascorso e i documenti di previsione per l'anno in corso.

Museo della Guerra Bianca in Adamello CF: IT99000580177

Pubblicità contributi ricevuti da Pubblica Amministrazione legge 124 del 4 agosto 2017

Anno 2023

18.04.2023 Contributo "Anno 2022" dal Comune di Colico per convenzione di gestione Forte Fuentes € 24.000,00
31.05.2023 Rata nr.1 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
31.05.2023 Rata nr.2 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
30.06.2023 Rata nr.3 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
07.08.2023 Rata nr.4 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
16.08.2023 Rata nr.5 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
25.09.2023 Rata nr.6 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
18.10.2023 Rata nr.7 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
16.11.2023 Acconto contributo "Anno 2023" dal Comune di Verceia per convenzione di gestione della Mina di Verceia € 1.500,00
24.11.2023 Rata nr.8 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
12.12.2023 Contributo dalla Provincia di Brescia per l'intervento conservativo della stazione intermedia della teleferica di Passo Brizio € 1.600,00
14.12.2023 Rata nr.9 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
27.12.2023 Saldo contributo "Anno 2023" dal Comune di Verceia per convenzione di gestione della Mina di Verceia € 1.000,00
28.02.2024 Rata nr.10 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio € 2.897,10
26.01.2024 Contributo "Anno 2023" dal Comune di Colico per convenzione di gestione Torre di Fontanedo € 11.000,00
12.01.2024 Contributo dal Comune di Edolo (BS) per l'intervento conservativo della stazione intermedia della teleferica di Passo Brizio € 500,00

Anno 2022

08.02.2022 Contributo Comune di Temù per uso Sala Polifunzionale - Anno 2021 € 500,00
16.02.2022 Contributo Regione Lombardia "Bando Roccoli" - Anno 2021 € 10.000,00
23.05.2022 Contributo Provincia di Brescia "Progetto Rete Wireless" - Anno 2021 € 4.494,00
10.08.2022 Acconto da Comune di Colico per convenzione Torre di Fontanedo 2022   € 7.700,00
03.11.2022 Acconto da Comune di Verceia per convenzione gestione Mina 2019 € 1.000,00
03.11.2022 Saldo da Comune di Verceia per convenzione gestione Mina 2019 € 1.500,00
09.11.2022 Saldo da Comune di Verceia per convenzione gestione Mina 2018 € 1.000,00
16.12.2022 Cinque per mille - Anno 2021 € 3.781,86

Anno 2021

20.01.2021 Contributo Comune di Temù per uso Sala Polifunzionale - Anno 2020 € 500,00
31.03.2021 Pagamento N. 245 Del 22/03/2021 Ersaf-Regione Lombardia € 500,00
25.05.2021 Accredito Emergenza COVID - Agenzia delle Entrate € 2.981,00
24.06.2021 Accredito Emergenza COVID - Agenzia delle Entrate € 2.981,00
06.08.2021 Acconto da Comune di Colico per convenzione Torre di Fontanedo 2021   € 7.700,00
29.10.2021 CONTRIBUTO Comunità Montana Val Camonica € 500,00
29.10.2021 Cinque per mille - Anno 2020 € 4.207,99
16.12.2021 Saldo Progetto Valorizzazione Grande Guerra Ersaf - Regione Lombardia € 4.800,00
23.12.2021 Saldo da Comune di Colico per convenzione gestione Forte Fuentes 2020 € 4.000,00
23.12.2021 Saldo da Comune di Colico per convenzione gestione Torre di Fontanedo 2021 € 3.300,00
30.12.2021 Contributo da Comune di Colico per convenzione gestione Forte Di Fuentes 2021  € 24.000,00

Anno 2020

13.01.2020 Pagamento spese riscaldamento sala conferenze Comune di Temù € 500,00
12.02.2020 Acconto gestione Torre di Fontanedo Comune di Colico € 4.896,00
17.02.2020 Saldo Gestione Forte di Fuentes anno 2019 Provincia di Lecco € 6.000,00
10.03.2020 Contributo gestione Mina di Verceia anno 2018 Comune Verceia € 1.500,00
29.04.2020 Saldo progetto Grande Guerra Presidenza Consiglio dei Ministri € 13.000,00
03.07.2020 Acconto Gestione Forte di Fuentes anno 2020 Provincia di Lecco € 9.000,00
08.07.2020 Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Niardo € 300,00
30.07.2020 Erogazione 5 per mille anno 2018 dallo Stato € 4.145,93
04.08.2020 Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Darfo € 200,00
09.09.2020 Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Malonno € 400,00
16.09.2020 Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Breno € 200,00
06.10.2020 Erogazione 5 per mille anno 2019 dallo Stato € 4.061,99
09.10.2020 Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Pisogne € 500,00
21.10.2020 Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Vione € 500,00
05.11.2020 Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Edolo € 1.000,00
18.11.2020 Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Cedegolo € 200,00
23.11.2020 Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Cevo € 1.000,00
02.12.2020 Contributo per stampa libro Comunità Montana V.C. € 800,00
10.12.2020 Saldo gestione Torre di Fontanedo Comune di Colico € 6000,00
10.12.2020 Contributo gestione Forte di Fuentes anno 2020 Provincia di Lecco € 6.489,07
10.12.2020 Acconto progetto Scorluzzo e beacons Ersaf € 11.200,00

Anno 2019

30.01.2019 Contributo per mostra Comune di Solaro € 700,00
11.04.2019 Contributo per mostra Comune di Molteno € 300,00
15.04.2019 Saldo Gestione Forte di Fuentes anno 2018 Provincia di Lecco € 6.000,00
15.04.2019 Cessione libri Provincia Autonoma di Trento € 1.279,60
24.06.2019 Saldo gestione Torre di Fontanedo Comune di Colico € 14.550,00
03.07.2019 Acconto Gestione Forte di Fuentes anno 2019 Provincia di Lecco € 9.000,00
05.07.2019 Acconto progetto beacons Ersaf-Regione Lombardia € 4.125,00
07.08.2019 Erogazione 5 per mille anno 2017 dallo Stato € 4.188,89
17.12.2019 Saldo contributo catramatura batteria forte Ministero Roma € 29.890,00
18.12.2019 Acconto progetto beacons Ersaf-Regione Lombardia € 24.000,00

Anno 2018

16/08/2018 Erogazione liberale 5 per mille anno 2016 Stato - Cinque per Mille 4.041,30 €
22/02/2018 Saldo lavori catramatura - Intervento di valorizzazione e promozione del Forte Montecchio Nord a Colico Regione Lombardia 13.750,00 €
21/08/2018 Acconto Bando 2018 - Progetti per la valorizzazione dei Musei Regione Lombardia 12.375,00 €
11/06/2018 Gestione Forte di Fuentes saldo 2017 e acconto 2018 Provincia di Lecco 15.000,00 €
26/10/2018 Organizzazione visite sul territorio Ersaf - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste 1.930,00 €
06/07/2018
03/12/2018
11/12/2018
Progetto Valorizzazione patrimonio storico Grande Guerra
- percorsi Beacons Ersaf
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
27.000,00 €
04/07/2018 Contributo per mostra Comune di Scaldasole 204,00 €
11/07/2018 Pagamento spese riscaldamento sala conferenze per utilizzo quale sala consigliare Comune Comune di Temù 320,00 €
15/11/2018 Premio letterario libro di Amerigo Maroni Comune di Polzone 400,00 €
14/12/2018 Contributo gestione Mina Verceia anno 2017 Comune Verceia 2.500,00 €
  Comodato d'Uso gratuito edificio via Roma 40 Comune di Temù esposizione museo mq 1000  
  Comodato d'Uso gratuito Forte Montecchio Nord Comune di Colico bene storico

Anno 2023

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2024):

Anno 2022

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2023):

Anno 2021

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2022):

Anno 2020

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2021):

Anno 2019

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2020):

Anno 2018

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2019):

Anno 2017

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2018):

Anno 2016

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2017):

Anno 2015

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2016):

 Anno 2014

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2015):

 Anno 2013

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 20 aprile 2013):

 Anno 2012

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 20 aprile 2013):

 Anno 2011

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 28 aprile 2012):

Anno 2010

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 23 aprile 2011):

Anno 2009

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 24 aprile 2010):

Anno 2008

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 11 aprile 2009):

Anno 2007

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 26 aprile 2008):

Anno 2006

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2007):

Anno 2005

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 15 aprile 2006):

Anno 2004

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 26 marzo 2005):

Anno 2003

(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 10 aprile 2004):

Anno 2002

(documento approvato nel corso dell'Assemblea Generale del 4 gennaio 2003):

I documenti disponibili sono quelli predisposti a partire dall'adozione del nuovo Statuto del 2002.

Lunedì, 06 Ottobre 2014 00:00

Direttivo

Scritto da

Di seguito l'elenco di coloro che attualmente ricoprono le cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione [file pdf 118k].

Presidenza:

  • Walter Belotti
    presidente
  • John Ceruti
    segretario generale
    vicepresidente

 

Consiglio Direttivo:

  • Walter Belotti
    presidente del Consiglio Direttivo
  • Fabio Fogliaresi
    consigliere interno
  • John Ceruti
    consigliere interno
  • Andrea Zani
    consigliere interno
  • Davide Marconi
    consigliere interno

Al Consiglio Direttivo partecpano tre membri esterni non elettivi, nominati dai rispettivi enti di appartenenza:

  • Giuseppe Pasina
    consigliere esterno di diritto per il Comune di Temù
  • Monica Gilardi
    consigliere esterno di diritto per il Comune di Colico
  • Michele Toloni
    consigliere esterno onorario per il Gruppo Alpini di Temù

Collegio dei revisori dei conti:

  • Omar Cantaluppi
    revisore, presidente del collegio
  • Nicola Romano
    revisore
  • Marco Ghizzoni 
    revisore