[omissis]
La legge 7 marzo 2001, n. 78, recante norme sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra, affida allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle "testimonianze" definite nell'art. 1, comma 2, della medesima legge, che costituiscono "vestigia" della guerra.
E' altresi' previsto che i privati in forma singola a associata, gli enti pubblici territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano provvedere direttamente agli interventi di cui sopra, e/o essere ammessi a godere di finanziamenti statali, con le modalita' previste dall'art. 8 della legge n. 78/2001.
I progetti di intervento debbono essere presentati alle Soprintendenze competenti per territorio che ne dovranno esaminare la compatibilita' con i criteri tecnico-scientifici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, definiti dal comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, oltre a quelli di tutela se trattasi di interventi su "beni" rientranti nelle categorie definite dal decreto legislativo n. 490/1999.
Tanto premesso si formulano, criteri tecnico-scientifici d'intervento, ai quali debbono attenersi i soggetti conservatori.
A norma dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, gli obiettivi degli interventi consistono nella ricognizione, nella catalogazione, nella manutenzione e nel restauro, nella gestione e nella valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto. Tale consequenzialita' adottata dal legislatore configura priorita' tecniche che si ritiene debbano essere rispettate.
La ricognizione e il censimento del patrimonio storico della Grande Guerra si considera propedeutico ai fini della conoscenza della vastita' e dell'importanza delle vestigia conservate e dunque preliminare a progetti di intervento analitico sui singoli beni (oggetti). Nello stesso tempo la qualita' e lo stato di conservazione del suddetto patrimonio, inseriti in una opportuna catalogazione, risultano essere elemento non secondario ai fini di qualsivoglia intervento di tutela.
Pertanto saranno propedeutici, ai fini della fattibilita', interventi di ricognizione come momento preliminare a quelli di inventariazione analitica, di catalogazione e di restauro.
Ai fini della gestione e della valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra i sindaci, o per loro gli assessori alla cultura, individuati dalla normativa (art. 9) come l'autorita' istituzionale destinataria delle comunicazioni di possesso, da presentarsi dai detentori a qualsiasi titolo di "reperti mobili o cimeli" o di raccolte degli stessi, saranno i soggetti istituzionali di riferimento per una prima indagine conoscitiva dell'entita' del patrimonio in argomento.
Resta comunque fermo il ricorso, da parte delle Soprintendenze, ai rapporti istituzionali gia' instaurati o da instaurare sul territorio con gli altri soggetti, pubblici e privati, per un piu' articolato censimento.
Quanto sopra per rendere di pubblica conoscenza il patrimonio testimoniale ovunque esso risulti conservato.
Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 5 (divieto di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia) e comma 6 (applicazione dell'art. 51 del "Testo Unico" di cui al decreto legislativo n. 490/1999 a cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli), le modalita' di intervento dovranno soddisfare le seguenti indicazioni:
Gli interventi si conformeranno, per i "beni" vincolati - e per quelli non vincolati, ove sia richiesto il finanziamento dello Stato - ai parametri definiti dal Ministero (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione ICCD, Istituto centrale per il catalogo unico ICCU, Direzione generale per gli archivi, Istituto centrale del restauro ICR, ecc.).
Per gli archivi le proposte di intervento saranno relative ad archivi organici, documentali e/o fotografici, o a parti significative ed organiche di archivi attinenti la Grande Guerra.
A) Ricognizione: indagine di massima per l'individuazione dei reperti, pubblici o privati, d'interesse storico e testimoniale, o degli archivi;
B) Catalogazione/inventariazione: descrizione analitica dei reperti o degli archivi, al fine di consentire la piu' ampia fruizione delle testimonianze.
a) Manutenzione: l'intervento deve porre in atto le operazioni/opere necessarie per conservare l'esistente;
b) Conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del reperto;
c) Restauro: il restauro dei cimeli (uniformi, armi, equipaggiamenti, diari, corrispondenza, ecc.) dovra' rispondere ai seguenti criteri:
a) Restauro: gli interventi di restauro sugli archivi dovranno rispondere ai seguenti criteri:
Gli interventi di restauro sugli archivi pubblici non statali e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico saranno conformi alle linee guida fissate dal Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato.
a) Censimento: individuazione sul territorio delle vestigia.
b) Rilievo: metrico e tipologico.
c) Analisi: ricerca dei documenti di archivio relativi alla vita(costruzione, utilizzo, vicende belliche ecc.) del manufatto.
a) memorializzazione: elementi indicatori sul territorio(segnaletica, cippi, croci), delle antropizzazioni operate durante le operazioni belliche;
b) manutenzione: l'intervento opera su manufatti in uso,realizzando quanto necessario ai fini di conservare la preesistenza evitando rimozioni o interventi sostitutivi non giustificati;
c) conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del manufatto al limite della memoria;
d) restauro: puo' essere consentita la modifica funzionale del manufatto per rispondere alle esigenze attuali nella compatibilita'con le caratteristiche preesistenti. Le modifiche dovranno essere documentate e non imitative, al limite del falso, delle preesistenze;
e) ripristino: la ricostruzione di manufatti (trincee, ricoveri ecc.) e' limitata a tratti dimostrativi per i quali e' ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti;
A titolo esemplificativo il progetto presentato, nel caso di interventi sul territorio, prevedera':
I suddetti approfondimenti sono da considerare propedeutici a qualsiasi tipo di intervento di recupero (1/2 1.2.2.).
Nel caso di interventi su "beni" vincolati si adotteranno inoltre tutti i criteri stabiliti dalle Soprintendenze competenti per territorio.
La legge indica, tra gli obiettivi di valorizzazione, quelli intesi a assicurare la piu' ampia fruizione dei beni.
E' quindi auspicabile che gli interventi sul territorio possano inserirsi in percorsi storico-naturalistici o didattici, fruibili quindi in parte anche da scolaresche o da turisti non attrezzati, con possibilita' gestionali legate ad attivita' gia' radicate sul territorio (guide alpine, guardie forestali, impianti di risalita, infrastrutture turistiche).
E' compito dei comuni, nell'ambito delle attivita' culturali, promuovere mostre temporanee e/o itineranti, che possano costituire poli di orientamento per la conoscenza delle collezioni private di cimeli, ed inoltre rendere noto il loro valore testimoniale mediante pubblicazioni dei cataloghi.
Nel caso degli archivi o di raccolte di reperti mobili i progetti di valorizzazione dovranno essere elaborati tenendo conto delle esigenze di tutela e conservazione della documentazione. Non saranno percio' ammesse iniziative suscettibili di nuocere alla integrita' fisica dei materiali o incompatibili con il valore culturale del bene. In occasione di mostre, anche itineranti, saranno verificate le condizioni di sicurezza dei materiali e saranno adottate le cautele necessarie a garantirne la salvaguardia sia durante il trasporto che durante l'esposizione.
L'eventuale trasferimento temporaneo all'estero di materiale appartenente a beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 e' regolato dalle vigenti disposizioni. Cautele analoghe saranno adottate per la restante documentazione.
Ordine del giorno emesso nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge 4447-4813-4832-B (poi pubblicato come Legge n° 78/01 del 7 marzo 2001)
La 7a Commissione permanente del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n 4447-4813-4832-B, recante "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", considerato che:
impegna il Ministro, nel definire le modalità applicative della legge a:
La Commissione impegna inoltre il Ministro:
La Commissione 7
- Senato -
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 75 del 30 marzo 2001
1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d’arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell’unità nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l’articolo51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, di seguito denominato «testo unico».
1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:
2. L’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all’articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all’articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonchè le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell’inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.
1. Lo Stato:
1. In attuazione dell’articolo 3, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:
2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.
4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all’attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri conriferimento all’attuazione della legge stessa.
5. Il Comitato definisce:
6. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:
1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386.
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.
2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l’amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all’articolo 4, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.
1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.
1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all’articolo1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione.
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.
2. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire un miliardo.
3. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall’anno 2001.
4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell’anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l’articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l’attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.
5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. [ omissis ]."
[testo pubblicato nella Gazzetta Ufficialen° 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91]
1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
[ omissis ].
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[ Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi ]
[ omissis ]
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.
[ omissis ].
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale [L. 78/01]
Ordine del giorno allegato alla L. 78/01
Criteri Tecnico-Scientifici per l'applicazione della L. 78/01
Codice dei beni culturali e del paesaggio [D.Lgs. 42/04] (file .pdf 510kb)
Inoltre:
Legge 78/01, commenti e proposte [documento a cura della Commissione Tecnico-scientifica del Museo] (file .pdf 211kb)
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali [D.Lgs. 490/00 abrogato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/04] ( file .pdf 259kb)
Deducibilità integrale delle erogazioni liberali al Museo [estratto della L.80/05 di conversione del D.L. 35/05]
Circolare sulla deducibilità integrale [Circ.MEF 39/E/05, esplicativa della L.80/05] (file .pdf 42kb)
A partire dal 2006, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato ONLUS e terzo settore [pdf_21k], le erogazioni liberali in denaro o in natura devolute in favore del Museo della Guerra Bianca in Adamello sono integralmente deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore, in quanto il Museo è una associazione giuridicamente riconosciuta avente per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantisce la corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e redige il proprio bilancio completo di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Le erogazioni possono essere devolute sia da persone fisiche soggette ad IRPEF sia da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES), comprese le società e gli enti commerciali e non commerciali.
La deducibilità è integrale per un ammontare delle erogazioni in denaro e del valore normale dei beni ceduti gratuitamente, pari o inferiore al dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, o, comunque pari o inferiore a 70.000 euro annui (chiaramente sono ben accette anche erogazioni di importi superiori).
In ogni caso non è affatto vietato che l'erogazione liberale superi i 70.000 euro o il dieci per cento del reddito del donatore: questi sono soltanto i limiti dell’importo integralmente deducibile (considerando la totalità delle erogazioni liberali effettuate nell’anno di imposta, anche a favore di altri enti).
Ai fini della deducibilità da parte del donatore è necessario che l’erogazione in denaro, qualunque sia l'importo, sia effettuata tramite banca (bonifico, assegno bancario, assegno circolare) o posta (versamento in c.c.p., vaglia) o altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, e che chi eroga conservi la relativa ricevuta o la matrice dell’assegno, e l’estratto conto con gli estremi del versamento (è questa la documentazione che può essere richiesta dall'Amministrazione Finanziaria). La ricevuta rilasciata dal Museo relativa alle erogazioni in denaro non è obbligatoria e comunque non ha alcun valore ai fini della detrazione fiscale.
Per quanto riguarda l’erogazione liberale di beni in natura si considera il loro valore normale. Per valore normale si intende il prezzo di mercato mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari o mercuriali del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d'arte, gioielli, beni culturali in genere, beni immobili particolari, ecc.), ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, si farà riferimento al valore risultante dalla stima di un perito. In ogni caso chi eroga, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, mercuriali, perizie, ecc.), dovrà farsi rilasciare dal Museo una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.
Ulteriori chiarimenti e specifiche sono contenuti nella circolare del Ministero dell’Economia [pdf_41k] e delle Finanze n. 39/E del 19 agosto 2005
Se anche tu condividi le nostre idee, sostieni la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della Grande Guerra, con il tuo contributo diretto.
Qualunque attività tu svolga, anche se dipendente, con la tua dichiarazione dei redditi puoi destinare al Museo della Guerra Bianca in Adamello il 5 per mille della tua imposta sul reddito. Non si tratta di un aggravio di imposta: la quota è infatti comunque dovuta (oltre all’8 per mille). Devi semplicemente apporre la tua firma nel primo riquadro (ONLUS e assimilate) posto in alto a sinistra nello spazio dedicato al 5 per mille che trovi nella scheda CUD e nei modelli 730/1-bis e UNICO persone fisiche, e riportare il codice fiscale del Museo:
Avverti per tempo il tuo commercialista o gli assistenti del tuo CAF di fiducia. Per informazioni più dettagliate clicca qui [pdf_71k].
Se sei una persona fisica soggetta ad IRPEF, oppure una società o un ente commerciale o non commerciale soggetto ad IRES le erogazioni liberali in denaro (come anche quelle in natura) devolute in favore del Museo della Guerra Bianca in Adamello sono integralmente deducibili dal reddito (le erogazioni liberali sono deducibili fino al 10% del reddito dichiarato, con il limite di 70.000 euro). Ai fini della deducibilità è semplicemente necessario conservare la ricevuta del bonifico o del versamento o la matrice dell’assegno e l’estratto conto con gli estremi dell’avvenuto incasso.
Questa nuova possibilità rappresenta un’importante occasione per tutti per sostenere le numerose ed impegnative attività del nostro Museo.
Le erogazioni liberali in denaro potranno essere erogate tramite:
assegno bancario o assegno circolare non trasferibile
intestato a: Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello C.F. 99000580177
bonifico bancario
beneficiario: Museo della Guerra Bianca in Adamello
IBAN: IT94K0306954991100000000501
Banca: Intesa San Paolo, filiale di Ponte di Legno, causale: erogazione liberale attività Museo
Nel caso non si intenda godere della deducibilità il versamento può essere effettuato anche in contanti presso la sede o presso gli stand del Museo, con rilascio di ricevuta. Qui potete trovare ulteriori informazioni.
Se sei una persona fisica soggetta ad IRPEF, oppure una società o un ente commerciale o non commerciale soggetto ad IRES le erogazioni liberali in natura (come anche quelle in denaro) devolute in favore del Museo della Guerra Bianca in Adamello sono integralmente deducibili dal reddito (le erogazioni liberali sono deducibili fino al 10% del reddito dichiarato, con il limite di 70.000 euro).
Questa nuova possibilità rappresenta un’importante occasione per tutti per sostenere le numerose ed impegnative attività del nostro Museo.
Di fatto è possibile donare qualunque cosa serva all’attività del Museo, con la sola esclusione dei servizi, anche a prescindere dall’attività svolta in proprio o dalla produzione della propria azienda.
L’anima del Museo è nelle collezioni, nella biblioteca e nell’archivio.
La vivacità del Museo è garantita dal costante arricchimento delle collezioni e delle raccolte di libri e documenti, che consente al pubblico di godere del saltuario rinnovamento dell’esposizione ed agli studiosi di fare nuove ricerche sui materiali conservati nei depositi e negli archivi.
E le nostre collezioni si arricchiscono non soltanto grazie ai recuperi in quota ed alle acquisizioni sul mercato ma anche grazie alla disponibilità dei nostri amici e sostenitori a cedere in deposito o donare per sempre, i propri oggetti.
E' proprio grazie alla particolare sensibilità di alcuni amici del Museo che le collezioni si sono arricchite di alcuni beni di particolare importanza ed interesse storico, alcuni dei quali sono mostrati in queste pagine nella sezione beni donati.
Se dunque possiedi oggetti, reperti, cimeli, armi, documenti a stampa e manoscritti, fotografie e filmati d’epoca, e quant’altro possa riguardare la Guerra Bianca, la Prima Guerra Mondiale, o più in generale, la storia militare, e vuoi cederli al Museo contattaci, possibilmente allegando una o più foto dei beni.
Salvo casi particolari, la cessione in deposito (comodato) dei beni è subordinata all’accettazione da parte del legittimo proprietario degli eventuali oneri derivanti dalle attività di conservazione.
Gran parte del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale, della cui tutela e valorizzazione il Museo della Guerra Bianca in Adamello si fa carico, è diffuso sul territorio: si tratta sia di beni immobili (forti, fortificazioni permanenti e campali, trincee, gallerie, camminamenti, viabilità militare e altri manufatti ed edifici militari) concentrati lungo l'ex fronte, sia di beni mobili (oggetti) presenti un po' ovunque.
Gran parte di questi beni sono a rischio, sia a causa degli agenti naturali del degrado, dell'incuria, del vandalismo, sia e soprattutto a causa dell'indiscriminata e sistematica attività di spogliazione del patrimonio collettivo perpetrata da parte di persone di pochi scrupoli.
Il problema delle sottrazioni illecite di beni, veri e propri furti verso il patrimonio storico della nazione, è particolarmente grave e in crescita: come Museo stiamo predisponendo un elenco dei beni rubati in modo tale da consentirne al nostro pubblico il riconoscimento e la pronta segnalazione.
Per ridurre al minimo le perdite per distruzione o furto è necessario garantire il continuo e capillare monitoraggio del vasto territorio coinvolto, ottimizzando al massimo le risorse umane ed economiche a disposizione e sfruttando le possibilità offerte dalle le leggi in materia, anche se sono poco mirate e di difficile applicazione.
In un simile contesto è prezioso ed essenziale il contributo offerto da chi risiede sul territorio o per qualunque motivo (lavoro, turismo, ecc.) vi transita quotidianamente o anche solo saltuariamente.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito dell'Archivio Infotelematico della Grande Guerra dove effettuare le segnalazioni di beni mobili ed immobili relativi alla Prima Guerra Mondiale.
Come previsto dallo Statuto, annualmente entro il termine di aprile, la Commissione Tecnico-scientifica del Museo, su incarico del Consiglio Direttivo, prepara un'ampia e dettagliata relazione sulle attività del Museo e sull'andamento, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.
La relazione è presentata per l'approvazione all'Assemblea Generale degli Associati, insieme ai documenti di bilancio, comprendenti il rendiconto consuntivo (costi, ricavi, stato patrimoniale) dell'esercizio sociale economico-finanziario appena trascorso e i documenti di previsione per l'anno in corso.
18.04.2023 | Contributo "Anno 2022" dal Comune di Colico per convenzione di gestione Forte Fuentes | € 24.000,00 |
31.05.2023 | Rata nr.1 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
31.05.2023 | Rata nr.2 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
30.06.2023 | Rata nr.3 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
07.08.2023 | Rata nr.4 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
16.08.2023 | Rata nr.5 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
25.09.2023 | Rata nr.6 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
18.10.2023 | Rata nr.7 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
16.11.2023 | Acconto contributo "Anno 2023" dal Comune di Verceia per convenzione di gestione della Mina di Verceia | € 1.500,00 |
24.11.2023 | Rata nr.8 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
12.12.2023 | Contributo dalla Provincia di Brescia per l'intervento conservativo della stazione intermedia della teleferica di Passo Brizio | € 1.600,00 |
14.12.2023 | Rata nr.9 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
27.12.2023 | Saldo contributo "Anno 2023" dal Comune di Verceia per convenzione di gestione della Mina di Verceia | € 1.000,00 |
28.02.2024 | Rata nr.10 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
26.01.2024 | Contributo "Anno 2023" dal Comune di Colico per convenzione di gestione Torre di Fontanedo | € 11.000,00 |
12.01.2024 | Contributo dal Comune di Edolo (BS) per l'intervento conservativo della stazione intermedia della teleferica di Passo Brizio | € 500,00 |
08.02.2022 | Contributo Comune di Temù per uso Sala Polifunzionale - Anno 2021 | € 500,00 |
16.02.2022 | Contributo Regione Lombardia "Bando Roccoli" - Anno 2021 | € 10.000,00 |
23.05.2022 | Contributo Provincia di Brescia "Progetto Rete Wireless" - Anno 2021 | € 4.494,00 |
10.08.2022 | Acconto da Comune di Colico per convenzione Torre di Fontanedo 2022 | € 7.700,00 |
03.11.2022 | Acconto da Comune di Verceia per convenzione gestione Mina 2019 | € 1.000,00 |
03.11.2022 | Saldo da Comune di Verceia per convenzione gestione Mina 2019 | € 1.500,00 |
09.11.2022 | Saldo da Comune di Verceia per convenzione gestione Mina 2018 | € 1.000,00 |
16.12.2022 | Cinque per mille - Anno 2021 | € 3.781,86 |
20.01.2021 | Contributo Comune di Temù per uso Sala Polifunzionale - Anno 2020 | € 500,00 |
31.03.2021 | Pagamento N. 245 Del 22/03/2021 Ersaf-Regione Lombardia | € 500,00 |
25.05.2021 | Accredito Emergenza COVID - Agenzia delle Entrate | € 2.981,00 |
24.06.2021 | Accredito Emergenza COVID - Agenzia delle Entrate | € 2.981,00 |
06.08.2021 | Acconto da Comune di Colico per convenzione Torre di Fontanedo 2021 | € 7.700,00 |
29.10.2021 | CONTRIBUTO Comunità Montana Val Camonica | € 500,00 |
29.10.2021 | Cinque per mille - Anno 2020 | € 4.207,99 |
16.12.2021 | Saldo Progetto Valorizzazione Grande Guerra Ersaf - Regione Lombardia | € 4.800,00 |
23.12.2021 | Saldo da Comune di Colico per convenzione gestione Forte Fuentes 2020 | € 4.000,00 |
23.12.2021 | Saldo da Comune di Colico per convenzione gestione Torre di Fontanedo 2021 | € 3.300,00 |
30.12.2021 | Contributo da Comune di Colico per convenzione gestione Forte Di Fuentes 2021 | € 24.000,00 |
13.01.2020 | Pagamento spese riscaldamento sala conferenze Comune di Temù | € 500,00 |
12.02.2020 | Acconto gestione Torre di Fontanedo Comune di Colico | € 4.896,00 |
17.02.2020 | Saldo Gestione Forte di Fuentes anno 2019 Provincia di Lecco | € 6.000,00 |
10.03.2020 | Contributo gestione Mina di Verceia anno 2018 Comune Verceia | € 1.500,00 |
29.04.2020 | Saldo progetto Grande Guerra Presidenza Consiglio dei Ministri | € 13.000,00 |
03.07.2020 | Acconto Gestione Forte di Fuentes anno 2020 Provincia di Lecco | € 9.000,00 |
08.07.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Niardo | € 300,00 |
30.07.2020 | Erogazione 5 per mille anno 2018 dallo Stato | € 4.145,93 |
04.08.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Darfo | € 200,00 |
09.09.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Malonno | € 400,00 |
16.09.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Breno | € 200,00 |
06.10.2020 | Erogazione 5 per mille anno 2019 dallo Stato | € 4.061,99 |
09.10.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Pisogne | € 500,00 |
21.10.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Vione | € 500,00 |
05.11.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Edolo | € 1.000,00 |
18.11.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Cedegolo | € 200,00 |
23.11.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Cevo | € 1.000,00 |
02.12.2020 | Contributo per stampa libro Comunità Montana V.C. | € 800,00 |
10.12.2020 | Saldo gestione Torre di Fontanedo Comune di Colico | € 6000,00 |
10.12.2020 | Contributo gestione Forte di Fuentes anno 2020 Provincia di Lecco | € 6.489,07 |
10.12.2020 | Acconto progetto Scorluzzo e beacons Ersaf | € 11.200,00 |
30.01.2019 | Contributo per mostra Comune di Solaro | € 700,00 |
11.04.2019 | Contributo per mostra Comune di Molteno | € 300,00 |
15.04.2019 | Saldo Gestione Forte di Fuentes anno 2018 Provincia di Lecco | € 6.000,00 |
15.04.2019 | Cessione libri Provincia Autonoma di Trento | € 1.279,60 |
24.06.2019 | Saldo gestione Torre di Fontanedo Comune di Colico | € 14.550,00 |
03.07.2019 | Acconto Gestione Forte di Fuentes anno 2019 Provincia di Lecco | € 9.000,00 |
05.07.2019 | Acconto progetto beacons Ersaf-Regione Lombardia | € 4.125,00 |
07.08.2019 | Erogazione 5 per mille anno 2017 dallo Stato | € 4.188,89 |
17.12.2019 | Saldo contributo catramatura batteria forte Ministero Roma | € 29.890,00 |
18.12.2019 | Acconto progetto beacons Ersaf-Regione Lombardia | € 24.000,00 |
16/08/2018 | Erogazione liberale 5 per mille anno 2016 Stato - Cinque per Mille | 4.041,30 € |
22/02/2018 | Saldo lavori catramatura - Intervento di valorizzazione e promozione del Forte Montecchio Nord a Colico Regione Lombardia | 13.750,00 € |
21/08/2018 | Acconto Bando 2018 - Progetti per la valorizzazione dei Musei Regione Lombardia | 12.375,00 € |
11/06/2018 | Gestione Forte di Fuentes saldo 2017 e acconto 2018 Provincia di Lecco | 15.000,00 € |
26/10/2018 | Organizzazione visite sul territorio Ersaf - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste | 1.930,00 € |
06/07/2018 03/12/2018 11/12/2018 |
Progetto Valorizzazione patrimonio storico Grande Guerra - percorsi Beacons Ersaf - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste |
27.000,00 € |
04/07/2018 | Contributo per mostra Comune di Scaldasole | 204,00 € |
11/07/2018 | Pagamento spese riscaldamento sala conferenze per utilizzo quale sala consigliare Comune Comune di Temù | 320,00 € |
15/11/2018 | Premio letterario libro di Amerigo Maroni Comune di Polzone | 400,00 € |
14/12/2018 | Contributo gestione Mina Verceia anno 2017 Comune Verceia | 2.500,00 € |
Comodato d'Uso gratuito edificio via Roma 40 Comune di Temù esposizione museo mq 1000 | ||
Comodato d'Uso gratuito Forte Montecchio Nord Comune di Colico bene storico |
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2024):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2023):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2022):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2021):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2020):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2019):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2018):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2017):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2016):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2015):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 20 aprile 2013):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 20 aprile 2013):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 28 aprile 2012):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 23 aprile 2011):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 24 aprile 2010):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 11 aprile 2009):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 26 aprile 2008):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2007):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 15 aprile 2006):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 26 marzo 2005):
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 10 aprile 2004):
(documento approvato nel corso dell'Assemblea Generale del 4 gennaio 2003):
I documenti disponibili sono quelli predisposti a partire dall'adozione del nuovo Statuto del 2002.
Di seguito l'elenco di coloro che attualmente ricoprono le cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione [file pdf 118k].
Il Museo nasce nel 1974 ad opera di alcuni amici che nel 1984 costituiscono con atto pubblico l'Associazione "Amici del Museo della Guerra Bianca in Adamello", registrandone il primo Statuto [file .pdf 86k].
L'Associazione, attraverso gli Organi Direttivi ed i Ruoli Tecnici, sovrintende alla gestione del Museo, ed è grazie all'impegno ed alla volontà dei Soci che il Museo si mantiene vitale ed in costante crescita.
E' proprio in virtù di tale crescita che si è imposta la necessità di mettere mano allo Statuto originale: è così che, dopo diversi mesi di lavoro della Commissione Tecnica, l'Assemblea Generale degli Associati, riunita in seduta straordinaria il 16 novembre 2002, ha varato in via definitiva il testo del nuovo Statuto.
Il nuovo Statuto [file .pdf 118k], pur mantenendo inalterato lo spirito originale e senza in alcun modo intaccare scopi e finalità dell'Associazione, è stato concepito in modo tale da poter assecondare l'attività del Museo ottemperando gli obblighi di Legge e consentendo il pieno riconoscimento della struttura da parte degli Enti Pubblici e delle Autorità di Governo.
Come previsto dall'articolo 17 dello Statuto, nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria del 5 dicembre 2003 sono stati inoltre deliberati i Regolamenti di attuazione [file .pdf 107k] dello Statuto stesso.
Il Museo della Guerra Bianca in Adamello è stato inizialmente riconosciuto come raccolta museale con D.G.R. della Regione Lombardia n. 19262/2004 [deliberazione n.7 del 5 novembre 2004] secondo i criteri e le linee guida contenute nella D.G.R. della Regione Lombardia 11643/2002. [Repubblica Italiana, Regione Lombardia, Bollettino Ufficiale, anno XXIV - N.275, 1° supplemento straordinario, Milano, martedì 23 novembre 2004]
Oggi il Museo della Guerra Bianca in Adamello è Museo accreditato con D.G.R. della Regione Lombardia n. X/1954, del 13-06-2014 secondo i criteri e le linee guida contenute nella D.G.R. della Regione Lombardia 11643/2002. [Repubblica Italiana, Regione Lombardia, Bollettino Ufficiale, N.25, Serie Ordinaria, Milano, 19 giugno 2014]
In data 23 febbraio 2005 la Prefettura di Brescia ha notificato al Museo e al Ministero dei Beni Culturali l'avvenuto Riconoscimento della Personalità Giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica: l'Associazione risulta registrata al n° 222 presso l'Ufficio Territoriale di Brescia del Governo.
Associazione giuridicamente riconosciuta [Personalità Giuridica riconosciuta (art.1 del D.P.R. n° 361/2000) registrata al n° 222 registro Prefettura di Brescia]
Ragione sociale: Museo della Guerra Bianca in Adamello,
Sede legale: via Roma, 40 - 25050 Temù, Brescia (BS)
Telefono: +39 0364 94294
Partita I.V.A.: IT02353760982
Codice Fiscale: IT99000580177
N. iscr. R.E.A. Brescia: 442666
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Codice per la fatturazione elettronica: M5UXCR1
Beneficiario: Museo della Guerra Bianca in Adamello
Codice IBAN: IT94K0306954991100000000501
Banca: Intesa San Paolo, filiale di Ponte di Legno (BS)
ricordiamo che dal 1° gennaio 2008 i bonifici devono essere effettuati mediante le coordinate internazionali (codice IBAN); l'utilizzo delle coordinate tradizionali (CIN, ABI, CAB) comporta generalmente commissioni bancarie aggiuntive.
I Regolamenti del 2003 [file .pdf 107k]
Il nuovo Statuto del 2002 [file .pdf 118k]
Lo Statuto originario del 1984 [file .pdf 86k]