• Museo Della Guerra BiancaLa nuova sede del Museo
  • Forte Montecchio NordLa fortezza della Prima Guerra Mondiale meglio conservata in Europa
Sabato, 05 Ottobre 2013 07:30

Informazioni

Associazione "Museo della Guerra Bianca in Adamello"

Associazione giuridicamente riconosciuta [Personalità Giuridica riconosciuta (art.1 del D.P.R. n° 361/2000) registrata al n° 222 registro Prefettura di Brescia]

Statuto [file .pdf 118k]

Ragione sociale: Museo della Guerra Bianca in Adamello,
Sede legale: via Roma, 40 - 25050 Temù, Brescia (BS)
Telefono: +39 0364 94294.
Partita I.V.A.: IT02353760982
Codice Fiscale: IT99000580177
N. iscr. R.E.A. Brescia: 442666

Versamenti

c/c bancario:

IBAN: IT94K0306954991100000000501

Banca: Intesa Sanpaolo, filiale di Ponte di Legno (BS)

intestato a Museo della Guerra Bianca in Adamello

ricordiamo che dal 1° gennaio 2008 i bonifici devono essere effettuati mediante le coordinate internazionali (codice IBAN); l'utilizzo delle coordinate tradizionali (CIN, ABI, CAB) comporta generalmente commissioni bancarie aggiuntive.

Venerdì, 04 Ottobre 2013 13:12

Esposizione

La nuova sede del Museo della Guerra Bianca in Adamello si colloca nel centro di Temù, in Via Roma 40, prospiciente alla panoramica terrazza posta tra la chiesa parrocchiale e il Municipio, di fronte alla stupenda Val d’Avio, naturale porta d’accesso all’Adamello e ad alcuni dei campi di battaglia della Guerra Bianca.

Il visitatore che accede al Museo viene accolto nel locale reception nel quale si trova la biglietteria, il deposito degli zaini e borse, e un’ampia vetrina con le pubblicazioni in vendita relative alla Grande Guerra. Superata la tenda d’ingresso all’esposizione, che funge da soglia per questo tuffo nella storia, il visitatore è immerso in quello che era il nuovo ambiente per i soldati trapiantati dalle loro case a una nuova e diversa abitazione tra le vette. Sulla destra è infatti esposta una baracca prefabbricata modello Damioli, probabile unico esemplare conservato nei musei che si occupano di tale periodo storico, recuperata ad oltre 3.400 metri di quota e accuratamente restaurata ed allestita.

In fronte a questa un forno da campo modello Weiss, collocato durante la guerra nei fondovalle, lungo le vie di accesso alle prime linee e utilizzato per la per la cottura del pane da destinare alle truppe in quota. Pannelli con testi ed immagini introducono l’argomento molto particolare della guerra sul fronte alpino, in particolare sul fronte Lombardo: il più elevato fronte di tutta la Prima Guerra Mondiale, mentre su uno schermo passano in visione centinaia di immagini d’epoca relative agli alloggiamenti d’alta quota. Minacciosamente posto in fronte al visitatore, a significare la cruda realtà della guerra, spicca un cannone italiano da 75mm Deport modello 1911 contornato da gigantografie di artiglieri presso il deposito delle munizioni e intenti al caricamento dei proietti.

La restante parte del grande ambiente espositivo al piano terra è dedicata all’esposizione di accessori e del munizionamento d’artiglieria, sia italiano sia austriaco, impiegato sul fronte d’alta quota: sono esposti oltre 190 diversi tipi di proietti spaziando dal più piccolo 25mm al più grosso 30,5cm. Si tratta certamente di una tra le più vaste ed organiche collezioni di munizioni d’artiglieria esposte in Italia, ma l’aspetto assolutamente peculiare di tale esposizione è rappresentato dal vastissimo assortimento di casse da trasporto di tali munizioni, molte di esse caratterizzate dalle originali scritte di produzione e identificazione, e che, nel complesso, danno anche il senso della fatica del loro maneggio e trasporto fino alle posizioni più elevate del fronte. Su uno schermo vengono proposte immagini dello sforzo fatto per issare e utilizzare pezzi d’artiglieria sul fronte dei ghiacciai.

Sullo stesso piano si può entrare nella sala proiezioni/conferenze nella quale il visitatore può riposarsi nel visionare vari documentari inerenti la Guerra Bianca, nei quali vengono illustrate con immagini d’epoca le battaglie sul fronte glaciale e con immagini attuali sono presentate alcune delle testimonianze più significative sparse sul territorio e ancora oggi visitabili.

Un ascensore, ma più significativamente una scala in granito, conducono al piano superiore: tale salita assume anche valore simbolico a richiamo delle immense fatiche fatte dai militari per salire sulle posizioni più elevate. La prima parte del piano superiore è dedicata all’esposizione delle slitte utilizzate per i trasporti in area glaciale: si tratta di una collezione unica al mondo, con oltre 20 diversi esemplari esposti, sia italiani sia austriaci: dagli slittini trainati da un solo uomo, alle grandi slitte da carico trainate da muli, dalle veloci slitte trainate da cani, alle specifiche slitte realizzate per il trasporto di cannoni e altri materiali. Nelle grandi vetrine di cristallo completano l’esposizione basti da trasporto a spalla e materiali da lavoro, tutti oggetti rinvenuti in varie aree del fronte d’alta quota, che, assieme alle immagini proposte da un altro schermo, raccontano le grandi fatiche sopportate dai militari per sopravvivere e combattere a quelle altitudini. Elementi unici di tale esposizione sono certamente i pattini per cannone italiano da 70 Mont. e un bracere a rullo utilizzato per livellare il ghiaccio della pista ove dovevano scorrere le veloci slitte trainate dai cani.

Lasciato l’ampio spazio dedicato all’area glaciale, il percorso volge a destra e appare in tutta la sua imponenza una rarissima stazione di rinvio di teleferica italiana Ceretti e Tanfani. Elemento primario dell’esposizione, è il frutto di un complesso lavoro di recupero in quota e di una altrettanto impegnativa opera di restauro conservativo e di riallestimento. Particolarmente significativa la presenza del carrello appositamente realizzato per usi militari per il trasporto di una barella portaferiti.

In corrispondenza della fine della teleferica, dove nella realtà del fronte si ammassavano i materiali necessari sia per la sopravvivenza dei militari, sia per l’impiego in combattimento, il percorso si stringe a simboleggiare lo spazio ristretto delle trincee, e le teche successive, volutamente più ricche di piccoli oggetti frutto di anni di ricerche, mostrano la quotidianità della vita dei soldati italiani ed austriaci in prima linea, con le comuni difficoltà di sopravvivere e combattere in alta quota, a temperature che durante l’inverno raggiungevano anche i 40 gradi sotto zero. Sono qui esposte divise e attrezzi da scavo, armi portatili e scatolette di cibo in conserva, casse di munizioni e materiale sanitario a rappresentare che in ogni trincea si viveva, si lavorava, si mangiava e si moriva. Ogni oggetto, attraverso un’adeguata didascalizzazione, fa parlare di sé e di quanti se ne sono serviti, e racconta uno spaccato di storia intrisa di sacrifici e sofferenza.

Il percorso di visita prosegue quindi nell’ideale trincea, rappresentata da un lato da teche contenenti armi ed attrezzature per il combattimento ravvicinato, dall’altro da una grande teca ove sono stati riallestiti due tratti di trincea (uno italiano ed uno austriaco) utilizzando esclusivamente materiali originali provenienti dal fronte dei ghiacciai, oggetti quindi estremamente rari e qui esposti in ottime condizioni di conservazione. Tale riallestimento è stato pensato per mostrare la visione dall’interno della trincea con lo scopo di cercare di rendere quel senso di protezione che provavano i militari all’interno delle stesse,. in palese contrasto con l’esposizione ed il pericolo che provavano standone al di fuori. Al termine delle trincee infatti, uno sbarramento di reticolato, anch’esso originale e recuperato in quota, impedisce il percorso del visitatore e raffigura realisticamente l’ultimo ostacolo che i soldati dovevano affrontare durante l’assalto alle posizioni avversarie: la linea dei reticolati fu per moltissimi combattenti la soglia del non ritorno.

DSCP4464Volgendo a destra, una tenda semiaperta, al pari di quella incontrata all’inizio del percorso di visita, fa tornare il visitatore dal viaggio nella storia finora fatto e lo lancia nell’ultima sala: grande, praticamente vuota, tutta nera, in cui fanno contrasto quattro bianchissime croci in cemento provenienti da uno degli otto cimiteri militari presenti in Alta Valle Camonica: questo ampio spazio, solo apparentemente vuoto, chiude l’esposizione proponendo una profonda riflessione sul vero significato della guerra: tragedia, morte, distruzione. Aiutano in questo due immagini che mostrano la distruzione dell’uomo e della sua civiltà abbinate a toccanti parole di Giuseppe Ungaretti e di Gian Maria Bonaldi. Certamente molto significativa l’immagine del cimitero militare di Temù che era stato realizzato proprio dove oggi sorge il Museo: un legame strettissimo tra allora e oggi per garantire la memoria di quei tragici eventi.

Usciti dalla stanza della riflessione, una ampia sala è dedicata alle mostre temporanee mentre, attraverso le immagini proiettate su uno schermo, viene presentato l’ampissimo patrimonio culturale relativo alla Prima Guerra Mondiale diffuso sul territorio della Regione Lombardia.

Auspichiamo che la visita alla nuova esposizione possa rendere vicina la memoria di questi uomini che vissero direttamente le tragiche vicende di quella lontana guerra, condotta a oltre 3.000 metri.

Mercoledì, 02 Ottobre 2013 15:48

Ricerca e documentazione

Le attività svolte fondano il proprio rigore tecnico-scientifico sui risultati della costante attività di ricerca condotta sul campo da parte degli operatori del Museo, attività evidenziata anche da diverse pubblicazioni a carattere specialistico.

La garanzia della serietà del complesso delle attività del Museo è data dai numerosi riconoscimenti ottenuti da parte degli organi istituzionali.

Risultato dell'attività di ricerca e delle sue numerose applicazioni è il fatto che oggi il Museo svolge un ruolo trainante nello sviluppo di metodi e strumenti condivisi per la gestione dei Beni Culturali a carattere Storico-militare; metodi e strumenti tali da garantire la massima professionalità nelle attività di conservazione e valorizzazione del Patrimonio Storico.

A sostegno delle attività cui si è accennato il Museo ha a disposizione un'ampia biblioteca specializzata e un archivio cine-fotografico ove sono raccolte diverse migliaia di documenti e immagini sulla Grande Guerra in alta quota.

Sistema di catalogazione dei beni mobili

Uno dei principali filoni di ricerca è la definizione del sistema di catalogazione delle Armi e dei Beni Storico-militari (inizialmente scheda STM), sistema proprietario di cui il Museo detiene il copyright, che nel 2003 è stato accolto quale standard dal SIRBeC (Sistema Informativo Regionale per i Beni Culturali) della Regione Lombardia attraverso la scheda PSM (Patrimonio Storico Militare) unica nel suo genere a livello nazionale. Dal 2006 il sistema di catalogazione è stato distribuito a tutti gli enti della regione che si dedicano alla catalogazione dei beni. Il sistema, presentato tramite la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è stato vagliato da parte dell'I.C.C.D. (Istituto Centrale di Catalogazione e Documentazione) che ha verificato la possibilità di adottarlo quale standard nazionale. Negli anni successivi si è passati alla catalogazione online attraverso SIRBeCWeb, un’immensa banca dati della cultura lombarda accessibile a tutti.

La conservazione degli oggetti

La tutela dei beni mobili che provengono dal territorio richiede una profonda conoscenza degli oggetti, dei loro materiali costituenti e delle molteplici situazioni di degrado: la complessa attività di musealizzazione procede dal monitoraggio del territorio per l'individuazione ed il recupero degli oggetti, al loro riconoscimento, inventario, studio, catalogazione e, in parallelo al loro trattamento conservativo. La prima collocazione dei beni è in ambienti di deposito dove si realizzano le migliori condizioni affinché sia possibile garantirne la sopravvivenza, a lungo termine. Soltanto in una fase successiva è possibile approfondire la conoscenza e individuare la possibilità di una collocazione all'interno del percorso espositivo.

Uno dei filoni di ricerca consiste nella definizione di linee guida e criteri tecnico scientifici per il trattamento e la conservazione delle Armi e dei Beni Storico-militari: la ricerca è sfociata nella redazione dell'ampio manuale tecnico-scientifico dal titolo "Armi e Beni Storico-militari, trattamento e conservazione - linee guida e criteri tecnico scientifici"; il manuale, ora in via di pubblicazione col sostegno del Comitato tecnico-scientifico speciale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, è già stato accolto quale testo di riferimento dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e dalla Soprintendenza per i Beni Storico-artistici della Provincia di Trento

 

Domenica, 29 Settembre 2013 17:45

Conservazione dei beni mobili

La conservazione degli oggetti

La tutela dei beni mobili che provengono dal territorio richiede una profonda conoscenza degli oggetti, dei loro materiali costituenti e delle molteplici situazioni di degrado: la complessa attività di musealizzazione procede dal monitoraggio del territorio per l'individuazione ed il recupero degli oggetti, al loro riconoscimento, inventario, studio, catalogazione e, in parallelo al loro trattamento conservativo. La prima collocazione dei beni è in ambienti di deposito dove si realizzano le migliori condizioni affinchè sia possibile garantirne la sopravvivenza, a lungo termine. Soltanto in una fase successiva è possibile approfondire la conoscenza e individuare la possibilità di una collocazione all'interno del percorso espositivo.

Uno dei filoni di ricerca consiste nella definizione di linee guida e criteri tecnico scientifici per il trattamento e la conservazione delle Armi e dei Beni Storico-militari: la ricerca è sfociata nella redazione dell'ampio manuale tecnico-scientifico dal titolo "Armi e Beni Storico-militari, trattamento e conservazione - linee guida e criteri tecnico scientifici"; il manuale, ora in via di pubblicazione col sostegno del Comitato tecnico-scientifico speciale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, è già stato accolto quale testo di riferimento dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e dalla Soprintendenza per i Beni Storico-artistici della Provincia di Trento.

Sistema di catalogazione dei beni mobili

Uno dei principali filoni di ricerca è la definizione del sistema di catalogazione delle Armi e dei Beni Storico-militari (inizialmente scheda STM), sistema proprietario di cui il Museo detiene il copyright, che nel 2003 è stato accolto quale standard dal SIRBeC (Sistema Informativo Regionale per i Beni Culturali) della Regione Lombardia attraverso la scheda PSM (Patrimonio Storico Militare) unica nel suo genere a livello nazionale. Dal 2006 il sistema di catalogazione è stato distribuito a tutti gli enti della regione che si dedicano alla catalogazione dei beni. Il sistema, presentato tramite la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è stato vagliato da parte dell'I.C.C.D. (Istituto Centrale di Catalogazione e Documentazione) che ha verificato la possibilità di adottarlo quale standard nazionale. Negli anni successivi si è passati alla catalogazione online attraverso SIRBeCWeb, un’immensa banca dati della cultura lombarda accessibile a tutti.

Sabato, 28 Settembre 2013 17:51

Archivio fotografico

L'Archivio Fotografico del Museo della Guerra Bianca in Adamello comprende alcune migliaia di immagini relative ai vari aspetti (vita, eventi, manufatti, oggetti, ecc.) della Prima Guerra Mondiale combattuta sul fronte italo-austriaco, con particolare riferimento ai settori operativi d'alta e media quota compresi tra Lombardia e Trentino Alto Adige, dal Passo dello Stelvio al Lago di Garda.

Sabato, 28 Settembre 2013 11:43

Criteri Scientifici

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Decreto 4 ottobre 2002 - Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale

[omissis]

Allegato A
Documento per la definizione dei Criteri Tecnico-Scientifici per l'applicazione della Legge 7 marzo 2001, n. 78

Considerazioni generali.

La legge 7 marzo 2001, n. 78, recante norme sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra, affida allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle "testimonianze" definite nell'art. 1, comma 2, della medesima legge, che costituiscono "vestigia" della guerra.
E' altresi' previsto che i privati in forma singola a associata, gli enti pubblici territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano provvedere direttamente agli interventi di cui sopra, e/o essere ammessi a godere di finanziamenti statali, con le modalita' previste dall'art. 8 della legge n. 78/2001.
I progetti di intervento debbono essere presentati alle Soprintendenze competenti per territorio che ne dovranno esaminare la compatibilita' con i criteri tecnico-scientifici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, definiti dal comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, oltre a quelli di tutela se trattasi di interventi su "beni" rientranti nelle categorie definite dal decreto legislativo n. 490/1999.

Tanto premesso si formulano, criteri tecnico-scientifici d'intervento, ai quali debbono attenersi i soggetti conservatori.

1. Criteri tecnico-scientifici degli interventi.

A norma dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, gli obiettivi degli interventi consistono nella ricognizione, nella catalogazione, nella manutenzione e nel restauro, nella gestione e nella valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto. Tale consequenzialita' adottata dal legislatore configura priorita' tecniche che si ritiene debbano essere rispettate.

La ricognizione e il censimento del patrimonio storico della Grande Guerra si considera propedeutico ai fini della conoscenza della vastita' e dell'importanza delle vestigia conservate e dunque preliminare a progetti di intervento analitico sui singoli beni (oggetti). Nello stesso tempo la qualita' e lo stato di conservazione del suddetto patrimonio, inseriti in una opportuna catalogazione, risultano essere elemento non secondario ai fini di qualsivoglia intervento di tutela.
Pertanto saranno propedeutici, ai fini della fattibilita', interventi di ricognizione come momento preliminare a quelli di inventariazione analitica, di catalogazione e di restauro.

Ai fini della gestione e della valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra i sindaci, o per loro gli assessori alla cultura, individuati dalla normativa (art. 9) come l'autorita' istituzionale destinataria delle comunicazioni di possesso, da presentarsi dai detentori a qualsiasi titolo di "reperti mobili o cimeli" o di raccolte degli stessi, saranno i soggetti istituzionali di riferimento per una prima indagine conoscitiva dell'entita' del patrimonio in argomento.
Resta comunque fermo il ricorso, da parte delle Soprintendenze, ai rapporti istituzionali gia' instaurati o da instaurare sul territorio con gli altri soggetti, pubblici e privati, per un piu' articolato censimento.

Quanto sopra per rendere di pubblica conoscenza il patrimonio testimoniale ovunque esso risulti conservato.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 5 (divieto di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia) e comma 6 (applicazione dell'art. 51 del "Testo Unico" di cui al decreto legislativo n. 490/1999 a cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli), le modalita' di intervento dovranno soddisfare le seguenti indicazioni:

1.1. Interventi sui reperti singoli, su collezioni di cimeli e sugli archivi.

Gli interventi si conformeranno, per i "beni" vincolati - e per quelli non vincolati, ove sia richiesto il finanziamento dello Stato - ai parametri definiti dal Ministero (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione ICCD, Istituto centrale per il catalogo unico ICCU, Direzione generale per gli archivi, Istituto centrale del restauro ICR, ecc.).
Per gli archivi le proposte di intervento saranno relative ad archivi organici, documentali e/o fotografici, o a parti significative ed organiche di archivi attinenti la Grande Guerra.

1.1.1 Interventi di ricognizione e catalogazione/inventariazione:

A) Ricognizione: indagine di massima per l'individuazione dei reperti, pubblici o privati, d'interesse storico e testimoniale, o degli archivi;
B) Catalogazione/inventariazione: descrizione analitica dei reperti o degli archivi, al fine di consentire la piu' ampia fruizione delle testimonianze.

1.1.2. Interventi di manutenzione e restauro:
1.1.2.1. dei reperti.

a) Manutenzione: l'intervento deve porre in atto le operazioni/opere necessarie per conservare l'esistente;
b) Conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del reperto;
c) Restauro: il restauro dei cimeli (uniformi, armi, equipaggiamenti, diari, corrispondenza, ecc.) dovra' rispondere ai seguenti criteri:

  • sono vietate le alterazioni delle caratteristiche dei materiali e storiche del reperto;
  • l'intervento deve mirare a fermare o almeno a rallentare i processi degenerativi (come nella conservazione), ma anche a ristabilire l'integrita' strutturale, non solo esteriore, del cimelio;
  • ogni elemento originale deve essere salvaguardato e recuperato o, qualora cio' non sia possibile, nella scelta dei materiali sostitutivi si seguiranno criteri di funzionalita', durabilita', e compatibilita' con l'originale;
  • non e' ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti siano essi puramente decorativi o strutturali. Eventuali integrazioni, necessarie alla fruizione dell'oggetto e comunque mirate alla sua conservazione e contestualizzazione, dovranno essere documentate e non imitative, al limite del falso, dell'originale;
  • i procedimenti da adottare devono essere sempre reversibili per assicurare la possibilita' di smontaggio e di interventi futuri;
  • i prodotti impiegati dovranno rispondere ai criteri di efficacia, reversibilita' e stabilita' chimico-fisica e biologica;
1.1.2.2. degli archivi.

a) Restauro: gli interventi di restauro sugli archivi dovranno rispondere ai seguenti criteri:

  • l'intervento di restauro dovra', di norma, riguardare organiche serie o porzioni di serie documentali;
  • la decisione riguardo al materiale da sottoporre a restauro andra' assunta con ogni cautela, nell'ambito di un'accurata ricognizione e programmazione su documenti che oggettivamente necessitano di tali rimedi;
  • sono vietati gli interventi che comportino alterazione delle caratteristiche materiali e storiche del documento;
  • l'intervento deve mirare a fermare o, almeno, a rallentare i processi degenerativi e a ristabilire l'integrita', non solo esteriore, ma "strutturale" del documento;
  • ogni elemento originale va salvaguardato e recuperato o, qualora cio' non sia possibile, nella scelta di materiali sostitutivi si seguiranno criteri di funzionalita', durabilita' e compatibilita' con l'originale;
  • non e' ammessa alcuna riproduzione imitativa degli elementi mancanti, siano essi puramente decorativi o contenutistici;
  • i procedimenti da adottare devono essere sempre reversibili per assicurare la possibilita' di smontaggio e di interventi futuri;
  • i prodotti impiegati debbono rispondere a criteri di efficacia, reversibilita' e stabilita' chimico-fisiche e biologiche.

Gli interventi di restauro sugli archivi pubblici non statali e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico saranno conformi alle linee guida fissate dal Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato.

1.2. Interventi sulle testimonianze legate al territorio.

1.2.1. Interventi di ricognizione dei manufatti:

a) Censimento: individuazione sul territorio delle vestigia.
b) Rilievo: metrico e tipologico.
c) Analisi: ricerca dei documenti di archivio relativi alla vita(costruzione, utilizzo, vicende belliche ecc.) del manufatto.

1.2.2. Interventi di recupero:

a) memorializzazione: elementi indicatori sul territorio(segnaletica, cippi, croci), delle antropizzazioni operate durante le operazioni belliche;
b) manutenzione: l'intervento opera su manufatti in uso,realizzando quanto necessario ai fini di conservare la preesistenza evitando rimozioni o interventi sostitutivi non giustificati;
c) conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del manufatto al limite della memoria;
d) restauro: puo' essere consentita la modifica funzionale del manufatto per rispondere alle esigenze attuali nella compatibilita'con le caratteristiche preesistenti. Le modifiche dovranno essere documentate e non imitative, al limite del falso, delle preesistenze;
e) ripristino: la ricostruzione di manufatti (trincee, ricoveri ecc.) e' limitata a tratti dimostrativi per i quali e' ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti;

A titolo esemplificativo il progetto presentato, nel caso di interventi sul territorio, prevedera':

  • relazione storica sulle vicende belliche in quell'area territoriale (supportata possibilmente da specifiche ricerche archivistiche);
  • inquadramento topografico e assetto idro-geologico dei luoghi;
  • perimetrazione dei manufatti e individuazione delle emergenze e/o di aree sottoposte a vincolo;
  • studio sulla cantierabilita' durante le operazioni belliche;
  • individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei manufatti;
  • descrizione delle tecniche costruttive dell'edilizia locale e relative coloriture;
  • censimento naturalistico delle coltivazioni e piantumazioni in relazione alle trasformazioni avvenute;
  • valorizzazione del territorio, dei manufatti e dell'oggettistica (cimeli e residuati) collegati all'intervento proposto;
  • capacita' gestionale nel tempo.

I suddetti approfondimenti sono da considerare propedeutici a qualsiasi tipo di intervento di recupero (1/2 1.2.2.).

Nel caso di interventi su "beni" vincolati si adotteranno inoltre tutti i criteri stabiliti dalle Soprintendenze competenti per territorio.

1.3. Interventi di valorizzazione.

La legge indica, tra gli obiettivi di valorizzazione, quelli intesi a assicurare la piu' ampia fruizione dei beni.
E' quindi auspicabile che gli interventi sul territorio possano inserirsi in percorsi storico-naturalistici o didattici, fruibili quindi in parte anche da scolaresche o da turisti non attrezzati, con possibilita' gestionali legate ad attivita' gia' radicate sul territorio (guide alpine, guardie forestali, impianti di risalita, infrastrutture turistiche).

E' compito dei comuni, nell'ambito delle attivita' culturali, promuovere mostre temporanee e/o itineranti, che possano costituire poli di orientamento per la conoscenza delle collezioni private di cimeli, ed inoltre rendere noto il loro valore testimoniale mediante pubblicazioni dei cataloghi.

Nel caso degli archivi o di raccolte di reperti mobili i progetti di valorizzazione dovranno essere elaborati tenendo conto delle esigenze di tutela e conservazione della documentazione. Non saranno percio' ammesse iniziative suscettibili di nuocere alla integrita' fisica dei materiali o incompatibili con il valore culturale del bene. In occasione di mostre, anche itineranti, saranno verificate le condizioni di sicurezza dei materiali e saranno adottate le cautele necessarie a garantirne la salvaguardia sia durante il trasporto che durante l'esposizione.

L'eventuale trasferimento temporaneo all'estero di materiale appartenente a beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 e' regolato dalle vigenti disposizioni. Cautele analoghe saranno adottate per la restante documentazione.

Sabato, 28 Settembre 2013 11:35

Delibera Legge n° 78/01

Ordine del giorno emesso nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge 4447-4813-4832-B (poi pubblicato come Legge n° 78/01 del 7 marzo 2001)

La 7a Commissione permanente del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n 4447-4813-4832-B, recante "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", considerato che:

  • tale disegno di legge introduce una disciplina innovativa volta alla tutela e alla valorizzazione delle vestigia della Prima guerra mondiale, per la prima volta qualificate beni di valore storico e culturale;
  • la nuova disciplina introduce forme di tutela "leggera" rispetto a quella vigente per i beni culturali pleno iure;
  • la suddetta disciplina è ispirata al principio di sussidiarietà, affidando in primo luogo ai privati - singoli e associati - quindi agli enti pubblici e solo in via sussidiaria allo Stato gli interventi di tutela e valorizzazione;
  • il collezionismo privato ha adempiuto fino ad oggi e adempie tuttora un ruolo essenziale nella conservazione dei "reperti mobili e cimeli" di cui all'articolo 1, avendone evitato in molti casi la distruzione o la dispersione;
  • l'introduzione della nuova disciplina non deve addossare ai collezionisti privati oneri e incombenze eccessivamente gravosi, tali da scoraggiarne l'attività e, in ultima analisi, produrre effetti contrari all'obiettivo perseguito di una maggiore tutela;

impegna il Ministro, nel definire le modalità applicative della legge a:

  • dettare regole chiare e di facile applicazione per il collezionismo e la compravendita di cimeli, in particolare definendo in termini quanto più possibile inequivoci i criteri di individuazione dei cimeli e reperti "di notevole valore storico o documentario";
  • in particolare, prevedere forme semplificate di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 2, comma 3 (preventiva comunicazione degli interventi sui beni), eventualmente nella forma di una dichiarazione unica, per tuffi i futuri interventi di manutenzione sull'intera collezione, di conformità ai criteri tecnico-scientifici dettati dal Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
  • per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, escludere l'obbligo di una puntuale inventariazione delle collezioni o di comunicazione dei singoli atti di compravendita, consentendo la presentazione di dichiarazioni riassuntive, tranne che per i beni aventi notevole valore storico o documentario.

La Commissione impegna inoltre il Ministro:

  • a valorizzare il ruolo del collezionismo privato nell'opera di ricognizione, studio e tutela delle vestigia della Prima guerra mondiale;
  • ad assumere le opportune intese con le altre amministrazioni dello Stato e segnatamente con la Difesa per evitare la distruzione o comunque la perdita di beni che hanno perduto interesse per l'amministrazione titolare ma hanno assunto rilevanza per la storia militare o la storia della tecnica.

La Commissione 7
- Senato -

Sabato, 28 Settembre 2013 11:27

Legge n° 78 del 7 marzo 2001

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 75 del 30 marzo 2001

Art. 1. (Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

2. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

  • forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
  • fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
  • cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
  • reperti mobili e cimeli;
  • archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
  • ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d’arma.

4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell’unità nazionale.

5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l’articolo51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, di seguito denominato «testo unico».

Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

  • i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
  • i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
  • le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • lo Stato.

2. L’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all’articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all’articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonchè le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell’inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Art. 3. (Compiti dello Stato)

1. Lo Stato:

  • promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;
  • promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;
  • può promuovere o concorrere agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Art. 4. (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. In attuazione dell’articolo 3, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

  • promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;
  • definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
  • individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
  • realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
  • può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all’articolo2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all’articolo 8;
  • cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti emostre itineranti, promuovendo fra l’altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;
  • vigila sull’attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all’attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri conriferimento all’attuazione della legge stessa.

5. Il Comitato definisce:

  • i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
  • le priorità di cui al comma 1, letterac);
  • i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti di cui al comma1,lettera e);
  • il programma di cui al comma 1, lettera f).

6. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa)

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

  • può realizzare direttamente gli interventi di cui all’articolo2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l’impiego delle Truppe alpine;
  • cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell’attuazione del programma di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.
Art. 6. (Competenze del Ministero degli affari esteri)

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

  • la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all’articolo1;
  • la partecipazione dell’Italia alle analoghe iniziative all’estero;
  • la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.
Art. 7. (Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

  • promuovono e coordinano gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell’articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;
  • possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
  • disciplinano con legge l’attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386.

Art. 8. (Finanziamento statale degli interventi)

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:

  • il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l’atto diassenso del titolare del bene;
  • una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell’intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;
  • l’indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l’amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all’articolo 4, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

Art. 9. (Reperti mobili e cimeli)

1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 10. (Sanzioni)

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all’articolo1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 11. (Norme di spesa e finali)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.

2. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire un miliardo.

3. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall’anno 2001.

4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell’anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l’articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l’attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.

Art. 12. (Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:

  • per l’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dellostato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
  • a decorrere dall’anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Sabato, 28 Settembre 2013 11:12

Legge n° 80 del 14 maggio 2005

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. [ omissis ]."

[testo pubblicato nella Gazzetta Ufficialen° 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91]

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

[ omissis ].

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

[ Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi ]

[ omissis ]

Capo VIII

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

Art. 14.

(ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:
    "l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali ";
  • b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.

8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

[ omissis ].

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Sabato, 28 Settembre 2013 10:27

Normativa

Leggi e norme:

Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale [L. 78/01]
Ordine del giorno allegato alla L. 78/01
Criteri Tecnico-Scientifici per l'applicazione della L. 78/01
Codice dei beni culturali e del paesaggio [D.Lgs. 42/04] (file .pdf 510kb)

Inoltre:

Legge 78/01, commenti e proposte [documento a cura della Commissione Tecnico-scientifica del Museo] (file .pdf 211kb)
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali [D.Lgs. 490/00 abrogato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/04] ( file .pdf 259kb)
Deducibilità integrale delle erogazioni liberali al Museo [estratto della L.80/05 di conversione del D.L. 35/05]
Circolare sulla deducibilità integrale [Circ.MEF 39/E/05, esplicativa della L.80/05] (file .pdf 42kb)

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