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Venerdì, 05 Aprile 2013 12:28

Deducibilità delle erogazioni

A partire dal 2006, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato ONLUS e terzo settore [pdf_21k], le erogazioni liberali in denaro o in natura devolute in favore del Museo della Guerra Bianca in Adamello sono integralmente deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore, in quanto il Museo è una associazione giuridicamente riconosciuta avente per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantisce la corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e redige il proprio bilancio completo di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le erogazioni possono essere devolute sia da persone fisiche soggette ad IRPEF sia da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES), comprese le società e gli enti commerciali e non commerciali.

La deducibilità è integrale per un ammontare delle erogazioni in denaro e del valore normale dei beni ceduti gratuitamente, pari o inferiore al dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, o, comunque pari o inferiore a 70.000 euro annui (chiaramente sono ben accette anche erogazioni di importi superiori).

In ogni caso non è affatto vietato che l'erogazione liberale superi i 70.000 euro o il dieci per cento del reddito del donatore: questi sono soltanto i limiti dell’importo integralmente deducibile (considerando la totalità delle erogazioni liberali effettuate nell’anno di imposta, anche a favore di altri enti).

Ai fini della deducibilità da parte del donatore è necessario che l’erogazione in denaro, qualunque sia l'importo, sia effettuata tramite banca (bonifico, assegno bancario, assegno circolare) o posta (versamento in c.c.p., vaglia) o altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, e che chi eroga conservi la relativa ricevuta o la matrice dell’assegno, e l’estratto conto con gli estremi del versamento (è questa la documentazione che può essere richiesta dall'Amministrazione Finanziaria). La ricevuta rilasciata dal Museo relativa alle erogazioni in denaro non è obbligatoria e comunque non ha alcun valore ai fini della detrazione fiscale.

Per quanto riguarda l’erogazione liberale di beni in natura si considera il loro valore normale. Per valore normale si intende il prezzo di mercato mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari o mercuriali del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d'arte, gioielli, beni culturali in genere, beni immobili particolari, ecc.), ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, si farà riferimento al valore risultante dalla stima di un perito. In ogni caso chi eroga, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, mercuriali, perizie, ecc.), dovrà farsi rilasciare dal Museo una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Ulteriori chiarimenti e specifiche sono contenuti nella circolare del Ministero dell’Economia [pdf_41k] e delle Finanze n. 39/E del 19 agosto 2005

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